Titolo XIII
Art. 99
Assegno di reggenza
In vigore dal 28 dic 2021
1. Al dipendente cui sia affidata, ai sensi dell', la responsabilità di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento è corrisposto un assegno di reggenza pari al 75% della differenza tra lo stipendio percepito nel segmento di appartenenza e quello che il dipendente stesso percepirebbe se conseguisse il passaggio al segmento professionale superiore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-99