Titolo XIII

Art. 96

Stipendio - Inquadramento

In vigore dal 28 dic 2021
1. Lo stipendio del personale dell'Area manageriale e alte professionalità è articolato in fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali, articolate in livelli economici pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia. 2. Lo stipendio del personale dell'Area operativa è articolato in 2 fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali di Assistente e Coordinatore, riportati nella tabella in allegato n. 1 al presente regolamento. Ciascuna fascia è articolata in livelli economici commisurati al trattamento economico del personale della Banca d'Italia inquadrato nei gradi di: a) Vice Assistente, Assistente e Assistente superiore, per il personale dell'Agenzia inquadrato nel segmento di Assistente; b) Coadiutore, Coadiutore principale, per il personale dell'Agenzia inquadrato nel segmento di Coordinatore. 3. Con provvedimento del Direttore generale la tabella di cui al comma 2 viene aggiornata periodicamente al fine di garantirne la conformità al trattamento economico del personale della Banca d'Italia. 4. All'atto dell'assunzione, al dipendente è riconosciuto il livello economico, individuato nel bando di concorso, della fascia stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione. 5. In occasione di avanzamenti di livello economico, al dipendente viene riconosciuto il livello economico immediatamente superiore della medesima fascia. 6. In occasione di avanzamenti di segmento professionale nell'Area manageriale e alte professionalità e nell'Area operativa, al dipendente interessato viene riconosciuto il livello economico della nuova fascia di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione, maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza. 7. In caso di passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale e alte professionalità, ai dipendenti è riconosciuto il livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito. 8. Ove, per effetto del superamento di concorso esterno, sia previsto l'inquadramento con uno stipendio inferiore a quello goduto, il dipendente: a) ove già inquadrato nella fascia, mantiene il più elevato livello economico; b) ove inquadrato in altra fascia, viene collocato nel livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo