Titolo XII
Art. 91
Personale a tempo determinato
In vigore dal 28 dic 2021
1. In relazione a particolari esigenze l'Agenzia può assumere, ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto-legge, mediante adeguate modalità selettive, personale a tempo determinato con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata.
2. Al personale assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento espressamente richiamate nei singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti di cui agli .
3. Le assunzioni ai sensi del comma 1 possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-91