Titolo XI
Art. 89
Dimissioni d'ufficio
In vigore dal 28 dic 2021
1. È dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente che:
a) perda il requisito della cittadinanza previsto per l'assunzione;
b) senza giustificati motivi non riassuma servizio entro il termine stabilito malgrado diffida ovvero rimanga arbitrariamente assente dal servizio per un periodo non inferiore a sette giorni;
c) abbia contravvenuto al divieto posto dall', comma 1, lettera e), della presente disciplina e, benché invitato dall'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilità, non abbia ottemperato a ciò entro il termine di 15 giorni;
d) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) lasci il servizio prima che la domanda di collocamento a riposo o le dimissioni siano state accettate nei termini dell'.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Direttore generale.
3. Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a quando non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma, resta ferma la facoltà dell'Agenzia di instaurare procedimento disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a norma del Titolo X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-89