Titolo XII

Art. 93

Personale proveniente da altri enti

In vigore dal 28 dic 2021
1. L'Agenzia può avvalersi di personale in regime di distacco, comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, anche sulla base di apposite intese, proveniente da amministrazioni ed enti pubblici, organi costituzionali, autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Banca d'Italia, dalle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all', comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all' del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 2. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la disciplina applicabile e il relativo trattamento economico, integrativo o sostitutivo di quello già percepito nell'ente di provenienza, sulla base delle intese di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all', comma 1, del decreto-legge.
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