Titolo I
Art. 1
Personale di ruolo dell'Agenzia
In vigore dal 28 dic 2021
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, gli ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visti gli , comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso decreto-legge;
Visti altresì gli , comma 2, primo periodo, e 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che l'Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo dell'Agenzia, di cui all', comma 2, lettera a), del richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito;
Visti i regolamenti recanti la disciplina del personale di Banca d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalità e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione agli del decreto-legge, dettando la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, anche tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in deroga, in particolare, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante un assetto coerente con la missione istituzionale, che consenta di disporre della necessaria dinamicità e modularità, nonché al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema di gestione del personale analogo a quello previsto per i dipendenti di Banca d'Italia, improntato ai criteri di flessibilità e adattabilità, tenuto anche conto delle specificità dell'Agenzia e delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e delle caratteristiche di tale ambito, connotato da particolare velocità evolutiva ed esigenze di rapida adattabilità;
Visto l', comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operatività dell'Agenzia e in considerazione della necessità di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dall', comma 9, del decreto-legge, al rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia;
Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);
Adotta
il seguente regolamento:
Personale di ruolo dell'Agenzia
1. Il personale di ruolo dell'Agenzia, di cui all', comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (di seguito, «decreto-legge»), è inquadrato nell'Area manageriale e alte professionalità e nell'Area operativa.
2. Nell'Area manageriale e alte professionalità, sovraordinata all'Area operativa, è inquadrato il personale appartenente ai segmenti professionali di cui all'.
3. Nell'Area operativa è inquadrato il personale di cui all'.
4. Ai sensi dell', comma 3, lettera c), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge, tutti i provvedimenti concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
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