Titolo XII

Art. 92

Esperti

In vigore dal 28 dic 2021
1. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le procedure per l'individuazione degli esperti di cui all', comma 2, lettera c), del decreto-legge, nonché la disciplina applicabile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti. 2. Ai sensi dell', comma 2, lettera c), del decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di cui al comma 1 prevede il possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. 3. Nel provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all', comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto, è parametrato, in funzione del livello di professionalità richiesto, nel limite massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel 6° livello economico, comprensivo di indennità di funzione, del segmento professionale di Direttore. 4. Ai fini del comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati di appartenenza degli esperti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;224#art-92

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