Titolo III
Art. 100
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184
In vigore dal 7 feb 2014
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità";
b) all' le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
c) all' la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
d) all' le parole: "potestà parentale" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
e) all', comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche";
f) all', comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";
g) all', comma 5, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
h) all', comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
i) all' la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.";
l) all', comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell' sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.";
m) all', comma 1, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
n) all', comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "dodici";
o) all', comma 1, la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
p) all', comma 4, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
q) all', comma 2, lettera b), la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici";
r) all', comma 2, lettera a), la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
s) all', comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici";
t) all', comma 2, la parola: "legittimi" è soppressa;
u) all', comma 2, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
v) all', comma 1, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
z) all' la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
aa) all', comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
bb) all', comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
cc) all', comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo";
dd) all' la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
ee) dopo l' è inserito il seguente:
"Art. 79-bis.
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-100