Titolo III

Art. 100

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

In vigore dal 7 feb 2014
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità"; b) all' le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; c) all' la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; d) all' le parole: "potestà parentale" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; e) all', comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche"; f) all', comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,"; g) all', comma 5, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; h) all', comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; i) all' la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione."; l) all', comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell' sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole."; m) all', comma 1, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; n) all', comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "dodici"; o) all', comma 1, la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; p) all', comma 4, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; q) all', comma 2, lettera b), la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici"; r) all', comma 2, lettera a), la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio"; s) all', comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici"; t) all', comma 2, la parola: "legittimi" è soppressa; u) all', comma 2, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; v) all', comma 1, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; z) all' la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; aa) all', comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; bb) all', comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; cc) all', comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo"; dd) all' la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; ee) dopo l' è inserito il seguente: "Art. 79-bis. 1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-100

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Art. 100 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 | Portale Normativo