Titolo I

Art. 12

Modifiche all'articolo 237 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente. "In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-12

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Art. 12 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 237 del codice civile | Portale Normativo