Titolo I
Art. 16
Modifiche all'articolo 241 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio";
b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.";
c) il secondo comma è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-16