Titolo I
Art. 21
Modifiche all'articolo 249 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
2. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 249.
Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.
Imprescrittibilità
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-21