Titolo I

Art. 21

Modifiche all'articolo 249 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
2. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 249. Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-21

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Art. 21 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 249 del codice civile | Portale Normativo