Titolo I

Art. 22

Modifiche all'articolo 251 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-22

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Art. 22 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 251 del codice civile | Portale Normativo