Art. 22 · Modifiche all'articolo 251 del codice civile
Titolo I

Art. 22

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Modifiche all'articolo 251 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: "tribunale per i minorenni" sono sostituite dalle seguenti: "giudice".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-22