Titolo I
Art. 23
Modifiche all'articolo 252 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.";
b) al primo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
c) al secondo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.";
d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse;
e) al quarto comma la parola: "naturale" è soppressa;
f) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-23