Titolo I

Art. 27

Modifiche all'articolo 262 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturale", ovunque presente, è soppressa; c) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre."; d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi."; e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-27

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Art. 27 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 262 del codice civile | Portale Normativo