Titolo I

Art. 31

Modifiche all'articolo 270 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale" è soppressa; b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse; c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-31

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Art. 31 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 270 del codice civile | Portale Normativo