Titolo I
Art. 29
Modifiche all'articolo 264 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 264.
Impugnazione da parte del figlio minore
L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-29