Titolo I

Art. 34

Modifiche all'articolo 277 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: "naturale" è soppressa; b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-34

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Art. 34 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 277 del codice civile | Portale Normativo