Titolo I

Art. 38

Modifiche all'articolo 299 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 299 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-38

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Art. 38 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 299 del codice civile | Portale Normativo