Titolo I

Art. 36

Modifiche all'articolo 279 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti" sono inserite le seguenti: " a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno."; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251."; c) al terzo comma la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-36

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Art. 36 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 279 del codice civile | Portale Normativo