Titolo I

Art. 35

Modifiche all'articolo 278 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 278. Autorizzazione all'azione Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-35

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Art. 35 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 278 del codice civile | Portale Normativo