Titolo I
Art. 35
Modifiche all'articolo 278 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 278.
Autorizzazione all'azione
Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-35