Titolo I
Art. 42
Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-42