Art. 42 · Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
Titolo I

Art. 42

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Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-42