Art. 34 · Modifiche all'articolo 277 del codice civile
Titolo I

Art. 34

34 / 108

Modifiche all'articolo 277 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: "naturale" è soppressa; b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-34