Titolo I
Art. 31
31 / 108Modifiche all'articolo 270 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "naturale" è soppressa;
b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-31