Art. 16 · Modifiche all'articolo 241 del codice civile
Titolo I

Art. 16

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Modifiche all'articolo 241 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prova in giudizio"; b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo."; c) il secondo comma è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-16