Titolo I

Art. 14

Modifiche all'articolo 239 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 239. Reclamo dello stato di figlio Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione. L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-14

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Art. 14 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 239 del codice civile | Portale Normativo