Titolo I

Art. 9

Modifiche all'articolo 232 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-9

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Art. 9 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 232 del codice civile | Portale Normativo