Titolo I
Art. 9
Modifiche all'articolo 232 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-9