Titolo I
Art. 4
Modifiche all'articolo 148 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 148.
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-4