Titolo I

Art. 4

Modifiche all'articolo 148 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 148. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 148 del codice civile | Portale Normativo