Titolo I

Art. 5

Modifiche all'articolo 155 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 155. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-5

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Art. 5 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 155 del codice civile | Portale Normativo