Titolo I

Art. 2

Modifiche all'articolo 128 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli."; b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse; c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo