Titolo I
Art. 2
2 / 108Modifiche all'articolo 128 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-2