Titolo I

Art. 3

Modifiche all'articolo 147 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-3

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Art. 3 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 147 del codice civile | Portale Normativo