Titolo I
Art. 3
3 / 108Modifiche all'articolo 147 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 147.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-3