Titolo I

Art. 1

Modifiche all'articolo 87 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l' che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche all' del codice civile 1. All' del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse; b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse; c) il secondo comma è abrogato; d) il terzo comma è abrogato; e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-1

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Art. 1 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 87 del codice civile | Portale Normativo