Titolo I
Art. 1
1 / 108Modifiche all'articolo 87 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l' che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' del codice civile
1. All' del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o naturali" sono soppresse;
c) il secondo comma è abrogato;
d) il terzo comma è abrogato;
e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-1