Titolo I
Art. 76
Modifiche all'articolo 566 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 566.
Successione dei figli
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-76