Titolo I

Art. 73

Modifiche all'articolo 542 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse; b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse; c) il terzo comma è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-73

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Art. 73 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 542 del codice civile | Portale Normativo