Titolo I

Art. 69

Modifiche all'articolo 480 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le parole: "la condizione." è aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-69

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Art. 69 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 480 del codice civile | Portale Normativo