Titolo I
Art. 64
Modifiche all'articolo 433 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-64