Titolo I

Art. 64

Modifiche all'articolo 433 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;"; b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-64

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Art. 64 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 433 del codice civile | Portale Normativo