Titolo I

Art. 60

Modifiche all'articolo 371 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-60

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Art. 60 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 371 del codice civile | Portale Normativo