Titolo I

Art. 57

Modifiche all'articolo 348 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-57

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Art. 57 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 348 del codice civile | Portale Normativo