Titolo I

Art. 52

Modifiche all'articolo 336 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-52

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Art. 52 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche all'articolo 336 del codice civile | Portale Normativo