Art. 57 · Modifiche all'articolo 348 del codice civile
Titolo I

Art. 57

57 / 108

Modifiche all'articolo 348 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-57