Titolo I
Art. 60
60 / 108Modifiche all'articolo 371 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-60