Art. 76 · Modifiche all'articolo 566 del codice civile
Titolo I

Art. 76

76 / 108

Modifiche all'articolo 566 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 566. Successione dei figli Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-76