Titolo I
Art. 5
5 / 108Modifiche all'articolo 155 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 155.
In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-5