Art. 4 · Modifiche all'articolo 148 del codice civile
Titolo I

Art. 4

4 / 108

Modifiche all'articolo 148 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 148. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-4