Titolo I
Art. 12
12 / 108Modifiche all'articolo 237 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.
"In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-12