Titolo II

Art. 95

Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione

In vigore dal 7 feb 2014
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-95

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Art. 95 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. — Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione | Portale Normativo